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Il D.Lgs 196/2003, il codice sulla privacy tutt'ora valido fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo, considera dati sensibili i dati personali che possono rivelare:
- l'origine razziale ed etnica di un individuo;
- le sue convinzioni e adesioni religiose, politiche e filosofiche;
- lo stato di salute e la vita sessuale.
Il nuovo Regolamento Europeo non parla di dati sensibili ma di dati particolari e all'articolo 9 recita: "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona." Il divieto non si applica in presenza di consenso esplicito o di necessità per assolvere gli obblighi.
Quello che risulta piuttosto chiaro, quindi, è che ciò che cambia è solo il nome ma non la sostanza rispetto a quanto già avviene. Nel GDPR la dicitura "dato sensibile" è stata praticamente sostituita da quella di dato particolare.
Quello che risulta piuttosto chiaro, quindi, è che ciò che cambia è solo il nome ma non la sostanza rispetto a quanto già avviene. Nel GDPR la dicitura "dato sensibile" è stata praticamente sostituita da quella di dato particolare.
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